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Legge 27/12/1956 n. 1423
e) ed p del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell’interessato dalla funzione o dall’ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell’amministrazione o dell’ente locale ovvero dal responsabile dell’ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai
5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l’autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa .
Art. 15 bis
1. Fuori dei casi previsti dall’art. 39 della L. 8 giugno 1990 n. 142 i Consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’art. 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte. 1 bis. Presso il Ministero dell’Interno è istituito, con personale dell’Amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell’azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 e dei commi riportati a gestione ordinaria.
2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l’emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all’art. 329 c.p.p., comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3 bis. Il provvedimento con il quale si dispone l’eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2.
4. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell’ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile. 4 bis. Con decreto del Ministro dell’Interno, da adottarsi a norma dell’art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988 n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria di cui al comma 4 per l’esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui all’art. 1, comma I bis.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del de-
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente
articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall’art. 39 della L. 8 giugno 1990 n. 142. 6 bis. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l’assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50% del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell’amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell’Interno. La prefettura, in caso di ritardo nell’emissione degli accreditamenti, è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro del- lo stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10% delle somme di denaro confiscate ai sensi della L. 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell’art. 4, commi 4 e 6, del D.L. 14 giugno 1989 n. 230, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989 n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai sensi della medesima legge n. 575/1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare sulla base della valutazione dell’attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. 6 ter. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dall’insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all’amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga all’art. 25 del D.L. 2 marzo 1989 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989 n. 144, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati. 6 quater. Le disposizioni di cui al comma 6 ter si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1. 6 quinquies. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all’aggiudicamento di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l’affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all’art. 14 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991 n. 203. A conclusione degli accertamenti la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d’autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso. 6 sexies. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell’art. 6, comma 3, della L. 8 giugno 1990 n. 142, la commissione straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunità montane, nonché alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai Consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti. 7 bis. Il Ministro dell’Interno presenta al Parlamento una relazione semestrale sull’attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni .
Art. 16 L’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso , nell’esercizio dei poteri di accertamento e di accesso conferitigli dalla legge, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, nonché il prefetto della provincia, nell’ambito dei poteri conferitigli dalla legge, quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento dell’attività delle pubbliche am ministrazioni, richiedono, nell’ambito delle rispettive competenze, ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge. 1 bis. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto, anche sulla base di elementi acquisiti dall’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, può chiedere, per le province, per i comuni e per le amministrazioni e gli enti indicati nell’art. 49 della L. 8 giugno 1990 n. 142, che siano sottoposte al controllo preventivo d legittimità le deliberazioni relative alle materie di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 45 della citata legge n. 142/1990, con le modalità e i termini previsti da quest’ultima disposizione. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all’affissione all’Albo .
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